Benessere organizzativo
Art. 20, comma 3, D.Lgs. 33/2013
Fra le misure previste dal Piano Triennale di Azioni Positive 2016-17-18 sono previsti interventi relativi al clima ed al benessere organizzativo.
IL CUG (COMITATO UNICO di GARANZIA)
L'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, la costituzione in ogni amministrazione di un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.
Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale, ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, deve includere rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente).
I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
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